Art. 1) - Costituzione.
Si è costituita - con sede presso i locali ad essa concessi dalla Compagnia - un'Associazione denominata " Circolo Ricreativo Aziendale delle Generali S.p.A. - Uffici di Roma ", la cui attività è regolata dal presente Statuto.
art. 2) - Scopo.
Scopo del CRA è promuovere a favore dei propri Soci attività - di carattere culturale, ricreativo, sportivo e turistico - finalizzate ad un miglior impiego del tempo libero ed a promuoverne la formazione sociale.
art. 3) - Soci
Sono previste quattro categorie di Soci. Il canone associativo di ciascuna categoria è stabilito dal Consiglio Direttivo.
I Soci si distinguono in :
a) Ordinari
b) Aggregati interni
c) Aggregati esterni
d) Onorari
art. 3.1)
Possono iscriversi quali Soci ORDINARI tutti i dipendenti delle Assicurazioni Generali e delle Società Controllate e Collegate che prestano la loro opera, a tempo pieno od a "part-time", con prevalente sede di lavoro in Roma.
Possono iscriversi a tale titolo anche i dipendenti delle Assicurazioni Generali posti in quiescenza.
La qualifica di Socio Ordinario si acquista a domanda dell'interessato accettata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo - per i nuovi iscritti con più di un anno di anzianità di servizio e non trasferiti da altre Sedi - può ritardare, per un massimo di sei mesi dalla data di iscrizione, il riconoscimento delle agevolazioni economiche previste per i Soci nelle attività da esso organizzate; tale ritardo si applica anche ai loro eventuali Aggregati.
Il canone associativo annuo (attualmente di € 4.13) è suddiviso in 12 rate mensili (escluse quindi la 13° e la 14° mensilità); Il Socio che non può fruire di rateazioni sullo stipendio pagherà in un'unica soluzione anticipata.
art. 3.2)
Sono considerati Soci AGGREGATI INTERNI, i familiari dei Soci Ordinari ed i dipendenti in quiescenza che non siano Soci Ordinari; sono considerati familiari: i genitori, il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle.
Qualora un’attività del CRA prevedeva un contributo economico per i Soci aggregati questo si applica ad un solo familiare mentre altri eventuali familiari partecipanti fruiranno delle condizioni per i non Soci.
Il Socio Ordinario può iscrivere come Socio Aggregato anche una sola persona di suo gradimento in sostituzione del familiare..
Il beneficio del pagamento rateale dei servizi, ove esso sia previsto, spetta - salvo deroghe del Consiglio Direttivo - ai soli Soci.
art. 3.3)
E’ ammessa la possibilità di aggregazione “Esterna”
1. Del CRA delle Assicurazioni Generali – Roma ad altri CRAL su piazza e fuori piazza;
2. Di altri CRAL di piazza delle Assicurazioni Generali – Roma;
3. Previa iscrizione al CRA delle Assicurazioni Generali – Roma, ai Dipendenti di aziende terze che prestino la loro opera negli uffici del medesimo palazzo in cui ha sede il CRA .
art. 3.4)
Possono essere nominate dal Consiglio Direttivo soci ONORARI quelle persone che, per articolari meriti acquisiti nei riguardi del Circolo, sono ritenute meritevoli di tale speciale distinzione.
art. 3.5)
La qualifica di Socio si perde:
a. per dimissioni presentate per iscritto
b. per cambio della prevalente sede di lavoro
c. per espulsione, qualora il Socio abbia compromesso o danneggiato gli interessi di tutti gli associati
d. svolto opera contraria ai fini del Circolo
e. compiuto atti contro l'onore e il decoro proprio e del Circolo
f. per morosità reiterata
art. 3.6)
Tutti i Soci hanno diritto di frequentare liberamente la sede e le eventuali strutture poste in atto dal Circolo e di partecipare alle varie manifestazioni e beneficiano di tutte le facilitazioni stabilite a loro favore.
Essi sono nel contempo tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti e le decisioni degli organi cui è demandata la competenza deliberante ed esecutiva del
Circolo.
art. 3.7)
I Soci Ordinari sono responsabili dei Soci aggregati per loro tramite nonché dei non Soci partecipanti ad attività del CRA su loro indicazione.
art. 4) - Organi statutari.
Sono organi del CRA:
a. l'Assemblea Generale dei Soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Collegio dei Sindaci
art. 4.1) - Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale ha il potere di deliberare su ogni questione ed argomento riguardanti l'attività sociale. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci iscritti da almeno un mese ed in regola con il pagamento del canone.
art. 4.1.1)
Hanno diritto al voto i soli Soci Ordinari e non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea può deliberare sui soli punti all'ordine del giorno.
art. 4.1.2)
La convocazione si effettua mediante affissione negli appositi spazi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, di un avviso che dovrà contenere almeno il tipo di Assemblea (Ordinaria o Straordinaria), il luogo ed il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
art. 4.1.3)
Le Assemblee sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
art. 4.1.4)
L'Assemblea all'inizio dei lavori nomina un Presidente ed un Segretario che redigerà il verbale, nonché due Scrutatori che curano le operazioni di voto con il Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti votanti.
La votazione avviene per alzata di mano o, su richiesta approvata dall'Assemblea, con scrutinio segreto.
art. 4.1.5)
L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il mese di Aprile per:
a) discutere ed approvare la relazione gestionale ed il bilancio consuntivo al 31/12,
b) dibattere un preventivo di spesa per l'anno corrente,
c) deliberare su altri punti all'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria non è competente ad operare modifiche alle disposizioni contenute nel presente Statuto; dette eventuali modifiche devono essere discusse in un'apposita Assemblea Straordinaria.
Entro il mese di Gennaio possono essere presentati per iscritto al Consiglio Direttivo punti da inserire all'ordine del giorno purché accompagnati dalle firme di almeno un ventesimo dei Soci Ordinari.
art. 4.1.6)
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci ordinari indirizzata al Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Se sono richieste modifiche statutarie queste devono essere dettagliatamente indicate nell'avviso di convocazione ed inoltre, se approvate, per divenire operanti dovranno essere ratificate definitivamente tramite referendum con voto segreto tra tutti i Soci Ordinari ottenendo l'approvazione di almeno la metà più uno dei votanti.
art. 4.2) - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Circolo ed è a carattere elettivo. E' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto non riserva all'Assemblea e come tale:
- formula il Regolamento del Direttivo
- elabora i bilanci consuntivi e i preventivi di spesa per l'anno corrente
- assume la direzione e l'amministrazione del Circolo e ne determina le singole attività nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto ed in ottemperanza alle delibere dell'Assemblea
art. 4.2.1)
Il Consiglio Direttivo è composto da 5/7 membri eletti a suffragio universale dai Soci Ordinari e resta in carica tre anni.
art. 4.2.2)
Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Contabile ed ogni altra carica sociale utile a coprire in toto le attività che il Direttivo intende realizzare.
Di minimo dovrà essere individuato un Responsabile per le attività culturali, per le attività sportive, per le attività turistiche, e per le attività promozionali.
Può inoltre offrire la carica di Presidente Onorario ad un Socio estraneo al Circolo.
Potranno essere candidati alle cariche sociali solo i Soci Ordinari iscritti da almeno un anno.
Possono essere eletti solo i Soci che dichiarano la loro disponibilità all'elezione presentando domanda al Comitato Elettorale.
Il Consiglio può sostituire, cooptando dei Soci Ordinari, i propri componenti.
I membri cooptati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio o alle sue dimissioni.
Le elezioni dovranno avvenire nel mese di novembre per ogni scadenza naturale del mandato; in qualunque altro mese esclusi gennaio, febbraio, luglio, agosto e dicembre se il Consiglio si presentasse dimissionario.
Il Comitato Elettorale, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, compilerà la lista dei candidati con i criteri che riterrà più opportuni, ed invierà copia di tale Lista unica a tutti i candidati, assegnando un congruo termine per eventuali osservazioni.
Non è ammesso il voto per delega.
Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso il ricorso al Collegio dei Sindaci, solo per motivi di legittimità.
art. 4.2.3)
Il Presidente, od in sua mancanza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma Sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci curando l'attuazione delle relative delibere.
Il Vice Presidente cura l'ordinaria amministrazione del Circolo e assieme al Segretario redige i Verbali delle riunioni di Consiglio. Il Tesoriere risponde dell’Amministrazione del Consiglio Direttivo nei rispettivi settori di attività rispettando quanto sancito dal regolamento del direttivo
art. 4.2.4)
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte al mese; può essere inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, entro cinque giorni qualora ne abbia ricevuto richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è indetta con un preavviso di almeno tre giorni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Della riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale dal quale risultino i partecipanti ed una sintesi delle decisioni prese.
art. 4.2.5)
In caso di infrazioni da parte dei Soci alle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni o di insofferenza alle comuni regole di reciproco rispetto il Consiglio può infliggere le seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o scritta
b) sospensione dall'attività del Circolo per un periodo variabile da uno a sei mesi
c) espulsione dal Circolo
Le sanzioni richiamate sotto i punti b) e c) vanno proposte motivandole al Collegio dei sindaci e divengono effettive solo dopo la ratifica dello stesso. Il Collegio dei Sindaci deve sentire le ragioni delle parti in causa e se respinge le sanzioni dovrà motivare la propria decisione.
art. 4.2.6)
Il Consiglio Direttivo opera in ottemperanza al Regolamento del Direttivo che racchiude le modalità operative con cui i Consiglieri devono condurre le loro attività. Le modifiche al Regolamento vanno approvate da almeno 6 Consiglieri e devono essere riportate nel verbale della riunione. Copia del Regolamento deve essere data a tutti i Consiglieri ed ai Soci che ne facciano richiesta alla Segreteria.
art. 4.2.7)
Il CRA favorisce la formazione di gruppi di Soci legati da un comune interesse culturale, sportivo o ricreativo. Il gruppo deve nominare un responsabile che curi i rapporti con il Consiglio Direttivo. Il gruppo deve essere aperto a tutti i Soci con le modalità di adesione stabilite dal gruppo stesso. Le regole che ciascun gruppo si darà non possono essere in contrasto con il presente Statuto. Ciascun gruppo può dotarsi di una propria struttura ed aderire all'associazione di pertinenza come CRA.
Il Consiglio Direttivo fornirà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un supporto finanziario ai gruppi che dovranno redigere un consuntivo giustificativo documentato. Il responsabile di gruppo opererà in collaborazione con il Consigliere responsabile dell'area interessata che, inoltre, controfirmerà le circolari di interesse del gruppo.
Il responsabile di gruppo può partecipare, su sua richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo dove si decidono punti di interesse specifico del gruppo che rappresenta con diritto di parola ma non di voto.
art. 4.3) - Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti a suffragio universale dai Soci Ordinari e dura in carica tre anni. Per la sua elezione si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.
In caso di dimissione dei Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti in ordine di anzianità aziendale; in mancanza di Sindaci Supplenti l'intero Collegio dovrà essere rieletto: in tal caso, però, esso durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo o alle sue dimissioni.
art. 4.3.1)
Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo del CRA, e come tale ha il compito di verificare la contabilità delle attività del CRA. nonché di esaminare e controllare il bilancio consuntivo e di accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'Assemblea Generale.
art. 4.3.2)
Il Collegio dei Sindaci sorveglia che le Assemblee e le elezioni vengano indette nelle epoche e nelle modalità fissate. Per le elezioni nomina un Comitato Elettorale di cinque persone le quali, dopo aver scelto al proprio interno un Presidente che ne coordini le attività, dovranno - in ottemperanza di quanto indicato all'art. 4.2.1 del presente Statuto :
- indire le elezioni indicando i termini di presentazione delle candidature;
- raccogliere le candidature;
- indicare la data del voto e le modalità con le quali dovrà svolgersi;
- predisporre il materiale per le votazioni;
- portare a termine le operazioni di voto;
- annunciare tramite comunicato l'esito del voto indicando gli eletti;
- convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo.
art. 4.3.3)
I tre Sindaci effettivi formano il Collegio dei Probiviri.
I Soci ed il Consiglio Direttivo sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Collegio deve prestarsi a dirimere tutte quelle eventuali controversie che i Soci ed il Consiglio Direttivo ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che riguardino i rapporti
sociali.
I Consiglieri sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti di cui venissero richiesti.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità stabilite dal codice di procedura civile.
art. 5) - Norme Generali.
art. 5.1)
L'esercizio economico e finanziario hanno durata annuale con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre.
art. 5.2)
Le entrate del Circolo sono costituite:
a) dai contributi ordinari e straordinari delle Assicurazioni Generali e delle Società Controllate e Collegate;
b) dalle quote individuali di associazione;
c) dai proventi delle manifestazioni e dalle gestioni interne del Circolo;
d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni, lasciti ed atti di liberalità in genere.
art. 5.3)
Il C.R.A. distribuirà ad ogni Socio copia del presente Statuto e la qualifica di Socio comporta l'incondizionata accettazione dello stesso.
art. 5.4)
Il presente Statuto opererà subito dopo l'approvazione dei Soci effettuata tramite referendum, ad eccezione delle norme riguardanti la decadenza del Consiglio Direttivo, che diverranno operative con il prossimo Consiglio. Il Collegio dei Sindaci decadrà assieme al Consiglio Direttivo.
All/a 4.1.3
Le Assemblee sono valide…………………..OMISSIS…..
………………….in seconda Convocazione qualora sia presente almeno il 20% dei Soci Ordinari. E’ consentito, tramite un massimo di due deleghe pro capite, rappresentare i Soci Ordinari assenti. Le deleghe dovranno essere correlate di data, nome, cognome del Socio che si vuole rappresentare, nonché di regolare firma dello stesso.
Il presente Statuto:
- è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14/10/1988 svoltasi nei locali della Compagnia nella Sede di Piazza Venezia, 11.
Appendice n° 1
In conformità alla delibera dell’Assemblea Ordinaria tenutasi a Roma il 3 novembre 1989, presso gli Uffici dell’Agenzia Generale (Presidente il Sig. Manuelli Camillo, Segretaria la dott.ssa Franchina Lavinia), è ESTESA agli AGENTI di CITTA’ (e loro familiari e/o Dipendenti) la facoltà di iscrizione la CRA in qualità di Soci Ordinari, mediante apposita domanda da inoltrare alla Segreteria, unitamente al versamento della quota annuale di Associazione, attualmente fissata in €uro 62,00
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